742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

742.211 Bundesgesetz vom 25. September 1917 über Verpfändung und Zwangsliquidation von Eisenbahn- und Schifffahrtsunternehmungen

Art. 46

Se, tacitati tutti i creditori, resta un’eccedenza, questa viene ripartita tra i proprietari primitivi dell’impresa proporzionalmente alla loro partecipazione.

Art. 46

Bleibt nach Befriedigung aller Gläubiger ein Überschuss, so fällt er den bisherigen Inhabern der Unternehmung nach Verhältnis ihrer Beteiligung zu.

 

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