742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

742.211 Bundesgesetz vom 25. September 1917 über Verpfändung und Zwangsliquidation von Eisenbahn- und Schifffahrtsunternehmungen

Art. 12

I titoli di pegno devono, oltre al debito dell’impresa, indicare anche:

a.
la linea costituita in pegno co’ suoi punti estremi e la sua lunghezza chilometrica; l’impresa di navigazione costituita in pegno coll’estensione indicata nella concessione;
b.
i diritti di pegno e di priorità anteriori;
c.
le condizioni d’interesse e di pagamento.

Art. 12

In den Pfandobligationen muss neben der Schuldverpflichtung angeführt werden:

a.
die verpfändete Bahn mit ihren Anfangs- und Endpunkten und ihrer kilometrischen Länge; die verpfändete Schiffahrtsunternehmung nach ihrem konzessionsmässigen Umfange;
b.
die vorgehenden Pfandrechte und Prioritäten;
c.
die Zins- und Zahlungsbedingungen.
 

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