1 I gestori dell’infrastruttura devono indennizzare i Cantoni per i costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica relativi agli interventi sui loro impianti ferroviari.
2 Il calcolo dei costi di mantenimento complessivi e della partecipazione dei gestori dell’infrastruttura è descritto nell’allegato 2.
3 L’importo della partecipazione dei gestori dell’infrastruttura dipende dalla lunghezza della loro rete ferroviaria e dal rischio relativo ai loro impianti ferroviari. L’importo è adeguato in caso di cambiamenti rilevanti.
4 Le prestazioni di mantenimento fornite dai gestori dell’infrastruttura, in particolare quelle fornite dalla difesa dell’impresa, sono prese in debita considerazione.
1 Die ISB müssen den Kantonen die Vorhaltekosten der Feuer- und Chemiewehren für Einsätze auf ihren Eisenbahnanlagen abgelten.
2 Die Berechnung der gesamten Vorhaltekosten und der Beteiligungen der ISB daran wird in Anhang 2 umschrieben.
3 Die Höhe der Abgeltung der ISB ist von der Länge ihres Eisenbahnnetzes sowie vom Risiko auf ihren Eisenbahnanlagen abhängig. Sie wird bei erheblichen Änderungen angepasst.
4 Die von den ISB erbrachten Vorhalteleistungen, insbesondere diejenigen ihrer Betriebswehren, werden angemessen berücksichtigt.
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