742.120 Ordinanza del 14 ottobre 2015 sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (OCPF)

742.120 Verordnung vom 14. Oktober 2015 über die Konzessionierung, Planung und Finanzierung der Bahninfrastruktur (KPFV)

Art. 44 Disposizioni transitorie

1 Le convenzioni di finanziamento esistenti, in virtù delle quali sono concessi fondi dal Fondo per i grandi progetti ferroviari, rimangono in vigore e dal 1° gennaio 2016 sono finanziate dal Fondo per l’infrastruttura ferroviaria.

2 Le convenzioni sulle prestazioni 2013–16 concluse secondo la Lferr restano in vigore. Il contributo della Confederazione e dei Cantoni coinvolti previsto per il 2016 viene erogato dal Fondo per l’infrastruttura ferroviaria.

3 I progetti di ampliamento compresi nelle convenzioni sulle prestazioni 2013–16 e non conclusi entro il 31 dicembre 2016 vengono finanziati nella misura prevista tramite le convenzioni sulle prestazioni fino alla loro conclusione.

4 In caso di costruzioni, impianti, installazioni e veicoli a utilizzazione mista appartenenti a gestori dell’infrastruttura, rimane in vigore il diritto anteriore all’indennizzo delle spese conseguenti del finanziamento con capitale di terzi convenute prima del 1° gennaio 2016.

Art. 43 Aufhebung eines anderen Erlasses

Die Verordnung vom 4. November 200931 über die Konzessionierung und Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur wird aufgehoben.

 

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