742.101.21 Ordinanza del 17 novembre 2020 sul personale del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce (OPers-SAT)

742.101.21 Verordnung vom 17. November 2020 über das Personal der Schweizerischen Trassenvergabestelle (PVO-TVS)

Art. 7 Parte variabile relativa alla prestazione (evoluzione dello stipendio)

1 La parte variabile relativa alla prestazione è calcolata in base al raggiungimento degli obiettivi convenuti in materia di prestazioni, comportamento e capacità dell’impiegato.

2 Essa è stabilita ogni anno in funzione della valutazione del personale.

3 Lo stipendio può essere aumentato non oltre il 4 per cento dell’importo massimo della fascia salariale stabilita nel contratto di lavoro fino al raggiungimento di quest’ultimo.

4 Se la valutazione del personale è «insufficiente», lo stipendio può essere ridotto non oltre il 4 per cento dell’importo massimo della fascia salariale stabilita nel contratto di lavoro.

Art. 7 Variabler Leistungsanteil (Lohnentwicklung)

1 Der variable Leistungsanteil bemisst sich nach dem Erreichen der vereinbarten Ziele betreffend die Leistung, das Verhalten und die Fähigkeiten der angestellten Person.

2 Er wird jährlich auf der Grundlage der Personalbeurteilung festgelegt.

3 Der Lohn kann dadurch um maximal 4 Prozent des Höchstbetrages des Lohnbandes nach Arbeitsvertrag erhöht werden, bis dieser erreicht ist.

4 Bei einer Personalbeurteilung «ungenügend» kann der Lohn jährlich um höchstens 4 Prozent des Höchstbetrages des Lohnbandes nach Arbeitsvertrag gesenkt werden.

 

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