742.101.21 Ordinanza del 17 novembre 2020 sul personale del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce (OPers-SAT)

742.101.21 Verordnung vom 17. November 2020 über das Personal der Schweizerischen Trassenvergabestelle (PVO-TVS)

Art. 6 Stipendio di base

1 Nella definizione iniziale dello stipendio di base individuale all’interno di una fascia salariale si tiene conto adeguatamente in particolare della formazione, dell’esperienza professionale e di vita dell’impiegato nonché della situazione sul mercato del lavoro.

2 Lo stipendio di base è verificato ed eventualmente adeguato in caso di necessità e a ogni cambiamento di funzione.

3 Lo stipendio di base è modificato in modo commisurato a un’eventuale evoluzione dello stipendio.

Art. 6 Basislohn

1 Bei der erstmaligen Festlegung des individuellen Basislohns innerhalb der Lohnbänder werden insbesondere die Ausbildung, die Berufs- und die Lebenserfahrung der angestellten Person sowie die Lage auf dem Arbeitsmarkt angemessen berücksichtigt.

2 Der Basislohn wird bei Bedarf und bei jedem Funktionswechsel überprüft und allenfalls angepasst.

3 Der Basislohn verändert sich jährlich im Umfang einer allfälligen Lohnentwicklung.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.