742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)

742.101 Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG)

Art. 93 Liquidazione forzata e concordato dopo la revoca della concessione

1 Se la concessione è revocata in virtù dell’articolo 8 della presente legge, la liquidazione forzata dell’impresa ferroviaria è disciplinata dalla legge federale dell’11 aprile 1889309 sull’esecuzione e sul fallimento. I beni costituiti in pegno conformemente all’articolo 9 della legge federale del 25 settembre 1917310 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese sono invece realizzati e ripartiti secondo detta legge. Per il rimanente è applicabile il suo articolo 15.311

2 Lo stesso vale per il concordato. È applicabile l’articolo 52 numeri 1 e 3 a 7 della legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese.

309 RS 281.1

310 RS 742.211

311 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

Art. 92

302 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 20. März 1998, mit Wirkung seit 1. Jan. 1999 (AS 1998 2835; BBl 1997 I 909).

 

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