742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)

742.101 Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG)

Art. 89b

1 Chiunque, intenzionalmente, contravviene a una conciliazione, a una decisione della ComFerr passata in giudicato o a una decisione di un’autorità di ricorso, è punito con la multa fino a 100 000 franchi.

2 Chiunque, intenzionalmente, contravviene a una decisione della ComFerr concernente l’obbligo di fornire informazioni (art. 40abis cpv. 4), è punito con la multa fino a 20 000 franchi.

3 La ComFerr persegue e giudica le infrazioni di cui al presente articolo. Si applica la legge federale del 22 marzo 1974301 sul diritto penale amministrativo.

299 Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).

300 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° lug. 2020. Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

301 RS 313.0

Art. 89a Meldepflicht

Polizei- und Strafbehörden haben alle Verstösse, die eine Massnahme nach Artikel 89 nach sich ziehen könnten, der zuständigen Behörde zu melden.

292 Eingefügt durch Ziff. II 13 des BG vom 20. März 2009 über die Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 5597; BBl 2005 2415, 2007 2681).

 

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