741.711 Ordinanza del 24 agosto 2011 concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (Ordinanza sul contrassegno stradale, OUSN)

741.711 Verordnung vom 24. August 2011 über die Abgabe für die Benützung von Nationalstrassen (Nationalstrassenabgabeverordnung, NSAV)

Art. 4 Rottura del parabrezza

1 Se il parabrezza sul quale è correttamente incollato un contrassegno valido è danneggiato e deve essere sostituito, occorre apporre un nuovo contrassegno.

2 La DGD può stipulare un accordo con l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni nel quale sono disciplinate la sostituzione e il rimborso del contrassegno in caso di sostituzione del parabrezza.

3 Se i costi di sostituzione del contrassegno non sono assunti da una compagnia d’assicurazioni, l’ufficio di servizio dell’UDSC sostituisce il contrassegno dietro presentazione del vecchio contrassegno e della fattura relativa alla sostituzione del parabrezza.

Art. 4 Glasbruch

1 Muss die Frontscheibe, an der eine gültige Vignette ordnungsgemäss angeklebt worden ist, wegen Beschädigung ersetzt werden, so ist eine neue Vignette anzubringen.

2 Die OZD kann mit dem Schweizerischen Versicherungsverband eine Vereinbarung abschliessen, in der der Ersatz der Vignette aufgrund eines Frontscheibenwechsels und die Rückerstattung geregelt werden.

3 Werden die Kosten für den Ersatz der Vignette nicht durch eine Versicherungsgesellschaft übernommen, so wird die Vignette unter Vorlage der alten Vignette und der Rechnung für die ersetzte Frontscheibe durch die Dienststellen des BAZG ersetzt.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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