741.711 Ordinanza del 24 agosto 2011 concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (Ordinanza sul contrassegno stradale, OUSN)

741.711 Verordnung vom 24. August 2011 über die Abgabe für die Benützung von Nationalstrassen (Nationalstrassenabgabeverordnung, NSAV)

Art. 3 Apposizione del contrassegno

(art. 7 LUSN)

1 Il contrassegno dev’essere integro e va incollato direttamente sul veicolo.

2 Esso deve essere apposto nei seguenti punti:

a.
su veicoli con parabrezza: sul lato interno del parabrezza in un punto ben visibile dall’esterno;
b.
su veicoli senza parabrezza, rimorchi e motoveicoli: su una parte facilmente accessibile e non intercambiabile.

3 Il contrassegno è considerato annullato ai sensi dell’articolo 7 capoverso 4 LUSN se:

a.
non è stato apposto conformemente ai capoversi 1 o 2;
b.
esso o lo strato adesivo originale è stato alterato; o
c.
non è stato incollato sul veicolo con lo strato adesivo originale.

Art. 3 Anbringen der Vignette

(Art. 7 NSAG)

1 Die Vignette ist in unbeschädigtem Zustand direkt an das Fahrzeug zu kleben.

2 Sie ist an folgender Stelle anzubringen:

a.
bei Motorwagen mit Frontscheibe: an einer von aussen gut sichtbaren Stelle auf der Innenseite der Frontscheibe;
b.
bei Motorwagen ohne Frontschreibe, Anhängern und Motorrädern: an einem leicht zugänglichen und nicht auswechselbaren Teil.

3 Die Vignette gilt nach Artikel 7 Absatz 4 NSAG als entwertet, wenn:

a.
sie nicht gemäss Absatz 1 oder 2 angebracht wurde;
b.
sie oder der Originalklebstoff manipuliert wurde; oder
c.
sie nicht mit dem Originalklebstoff an das Fahrzeug geklebt wurde.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.