741.57 Ordinanza del 30 novembre 2018 concernente il sistema d'informazione sugli incidenti stradali (OSIStr)

741.57 Verordnung vom 30. November 2018 über das Informationssystem Strassenverkehrsunfälle (ISUV)

Art. 7 Autorizzazioni di accesso

1 Presso gli organi di polizia cantonali sono autorizzate ad accedere al sistema di rilevazione le persone competenti per la registrazione di incidenti stradali in virtù della legislazione cantonale in materia di polizia. Esse hanno accesso:

a.
ai dati di propria registrazione;
b.
ai dati relativi agli incidenti occorsi nel loro territorio cantonale.

2 Il Centro danni DDPS ha accesso:

a.
ai dati di propria registrazione;
b.
ai dati di incidenti nel suo ambito di competenza.

3 L’USTRA ha accesso al sistema di rilevazione nella misura necessaria per adempiere i compiti di cui all’articolo 3. Designa la persona autorizzata a questo scopo e ne disciplina la supplenza.

Art. 7 Zugriffsberechtigungen

1 Bei den kantonalen Polizeiorganen sind die Personen zugriffsberechtigt, die gemäss der kantonalen Polizeigesetzgebung für die Erfassung von Verkehrsunfällen zuständig sind. Sie haben Zugriff auf:

a.
die von ihnen erfassten Daten;
b.
die Daten, die Unfälle in ihrem Kantonsgebiet betreffen.

2 Das Schadenzentrum VBS hat Zugriff auf:

a.
die von ihm erfassten Daten;
b.
die Daten von Unfällen in seinem Zuständigkeitsbereich.

3 Das ASTRA hat Zugriff im Umfang seiner Aufgaben nach Artikel 3. Es bezeichnet die dazu ermächtigte Person und regelt die Stellvertretung.

 

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