741.57 Ordinanza del 30 novembre 2018 concernente il sistema d'informazione sugli incidenti stradali (OSIStr)

741.57 Verordnung vom 30. November 2018 über das Informationssystem Strassenverkehrsunfälle (ISUV)

Art. 11 Autorizzazioni di accesso

1 L’USTRA ha accesso ai dati del sistema di valutazione.

2 Il Centro danni DDPS ha accesso:

a.
ai dati di propria registrazione nel sistema di rilevazione;
b.
ai dati relativi agli incidenti che rientrano nel suo ambito di competenza.

3 I Cantoni hanno accesso:

a.
ai dati registrati nel sistema di rilevazione dalle proprie autorità cantonali;
b.
ai dati relativi agli incidenti occorsi nel proprio territorio.

4 I terzi hanno accesso al sistema di valutazione nel quadro delle autorizzazioni di accesso concesse dall’USTRA secondo l’articolo 17.

Art. 11 Zugriffsberechtigungen

1 Das ASTRA hat Zugriff auf die Daten des Auswertungssystems.

2 Das Schadenzentrum VBS hat Zugriff auf:

a.
die von ihm im Erfassungssystem erfassten Daten;
b.
die Daten von Unfällen in seinem Zuständigkeitsbereich.

3 Die Kantone haben Zugriff auf:

a.
die Daten, die im Erfassungssystem von der jeweiligen kantonalen Behörde erfasst worden sind;
b.
die Daten, die Unfälle in ihrem Kantonsgebiet betreffen.

4 Dritte haben Zugriff im Rahmen einer vom ASTRA nach Artikel 17 erteilten Zugriffsberechtigung.

 

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