741.013.1 Ordinanza dell'USTRA del 22 maggio 2008 concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA)

741.013.1 Verordnung des ASTRA vom 22. Mai 2008 zur Strassenverkehrskontrollverordnung (VSKV-ASTRA)

Art. 37 Termine per le notifiche all’USTRA

1 I Cantoni trasmettono alla banca dati centrale dell’USTRA (art. 47 cpv. 1 OCCS):

a.
le notifiche di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettere a-c ed e OCCS entro il 31 gennaio dell’anno seguente;
b.
le notifiche di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera d OCCS entro il 30 giugno dell’anno seguente.

2 Sono fatti salvi i termini di notifica che divergono da quanto previsto dal capoverso 1 e stabiliti sulla base di una convenzione con l’USTRA.

Art. 37 Zeitpunkt der Meldungen an das ASTRA

1 Die Kantone übermitteln an die zentrale Datenbank des ASTRA (Art. 47 Abs. 1 SKV):

a.
die Meldungen nach Artikel 44 Absatz 1 Buchstaben a–c und e SKV jeweils bis zum 31. Januar des Folgejahres;
b.
die Meldungen nach Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe d SKV jeweils bis zum 30. Juni des Folgejahres.

2 Von Absatz 1 abweichende Meldefristen, die sich auf eine Leistungsvereinbarung mit dem ASTRA stützen, bleiben vorbehalten.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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