741.013.1 Ordinanza dell'USTRA del 22 maggio 2008 concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA)

741.013.1 Verordnung des ASTRA vom 22. Mai 2008 zur Strassenverkehrskontrollverordnung (VSKV-ASTRA)

Art. 13 Margine di sicurezza

1 Dove non può essere superata la soglia di un determinato peso, dal carico degli assi rilevato, dal peso effettivo rilevato o dal carico del dispositivo d’appoggio rilevato va dedotto un margine di sicurezza del 3 per cento. Se detto margine è inferiore al doppio della divisione di verifica della bilancia in kg, va dedotto quest’ultimo valore come margine di sicurezza.

2 Dove non si può andare sotto la soglia di un determinato peso, segnatamente del peso minimo d’aderenza, ai carichi degli assi rilevati o ai pesi effettivi rilevati va aggiunto un margine di sicurezza del 3 per cento. Se detto margine è inferiore al doppio della divisione di verifica della bilancia in kg, va aggiunto quest’ultimo valore come margine di sicurezza.

16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USTRA del 16 ott. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2019 3357).

Art. 13 Sicherheitswert

1 Wo ein bestimmtes Gewicht nicht überschritten werden darf, ist von der ermittelten Achslast, vom ermittelten Betriebsgewicht oder von der ermittelten Stützlast ein Sicherheitswert von 3 Prozent abzuziehen. Ist dieser Sicherheitswert geringer als der doppelte Eichwert der Waage in kg, so ist stattdessen letzterer als Sicherheitswert abzuziehen.

2 Wo ein bestimmtes Gewicht, namentlich das minimale Adhäsionsgewicht, nicht unterschritten werden darf, ist zur ermittelten Achslast oder zum ermittelten Betriebsgewicht ein Sicherheitswert von 3 Prozent dazuzuzählen. Ist dieser Sicherheitswert geringer als der doppelte Eichwert der Waage in kg, so ist stattdessen letzterer als Sicherheitswert dazuzuzählen.

14 Fassung gemäss Ziff. I der V des ASTRA vom 16. Okt. 2019, in Kraft seit 1. März 2020 (AS 2019 3357).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.