734.722 Ordinanza del 25 gennaio 2023 sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l’inverno (Ordinanza sulla riserva invernale, OREI)

734.722 Verordnung vom 25. Januar 2023 über die Errichtung einer Stromreserve für den Winter (Winterreserveverordnung, WResV)

Art. 3 Bando pubblico

1 La società di rete svolge il bando pubblico per la costituzione della riserva di energia idroelettrica. Stabilisce previamente le modalità del bando pubblico e può precisare i criteri di idoneità e di aggiudicazione.

2 Possono partecipare alla costituzione della riserva i gestori di centrali idroelettriche ad accumulazione che immettono elettricità nella zona di regolazione svizzera.

3 La società di rete svolge i bandi pubblici prima dell’inizio dell’anno idrologico. Procede alle aggiudicazioni in modo che la riserva possa essere costituita a costi contenuti e in base al fabbisogno.

4 La ElCom può disporre l’organizzazione di ulteriori bandi pubblici per:

a.
costituire la riserva con la quantità di energia necessaria qualora con il primo bando pubblico non si sia riusciti a costituire una riserva sufficiente;
b.
aumentare la riserva per accrescere l’energia conservata;
c.
assicurare la disponibilità della potenza.

5 Può escludere le offerte con compensi per il mantenimento della riserva eccessivamente elevati e annullare il bando pubblico.

Art. 3 Ausschreibung

1 Die Netzgesellschaft führt die Ausschreibung zur Bildung der Wasserkraftreserve durch. Sie legt vorgängig die Modalitäten der Ausschreibung fest und kann die Eignungs- und Zuschlagskriterien konkretisieren.

2 An der Bildung der Reserve teilnehmen können die Betreiber von Speicherwasserkraftwerken, die Strom in die Schweizer Regelzone einspeisen.

3 Die Netzgesellschaft führt die Ausschreibungen vor Beginn des hydrologischen Jahres durch. Sie erteilt die Zuschläge so, dass die Reserve am kostengünstigsten und bedarfsgerecht gebildet werden kann.

4 Die ElCom kann weitere Ausschreibungen anordnen zur:

a.
Bildung der Reserve mit der erforderlichen Energiemenge, falls mit einer ersten Ausschreibung keine hinreichende Reserve gebildet werden kann;
b.
Aufstockung der Reserve für eine grössere Energievorhaltung;
c.
Vorhaltung von Leistung.

5 Sie kann Angebote mit unangemessen hohen Vorhalteentgelten ausschliessen und die Ausschreibung abbrechen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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