734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl)

734.71 Stromversorgungsverordnung vom 14. März 2008 (StromVV)

Art. 26c Sistema informativo

1 La ElCom gestisce un sistema informativo per i dati e lo struttura secondo le categorie di cui all’articolo 26a capoverso 2 lettere a e b, nonché capoversi 3 e 4.

2 Garantisce un esercizio sicuro del sistema e protegge i dati contro qualsiasi accesso non autorizzato mediante misure organizzative e tecniche.

3 Conserva i dati fino a quando ne ha bisogno, comunque non oltre dieci anni dalla loro fornitura. Successivamente, li mette a disposizione dell’Archivio federale. I dati di cui l’Archivio federale non ritiene necessaria l’archiviazione sono cancellati.

Art. 26c Informationssystem

1 Die ElCom betreibt für die Daten ein Informationssystem, das sie nach Artikel 26a Absätze 2 Buchstaben a und b sowie 3 und 4 gliedert.

2 Sie gewährleistet einen sicheren Betrieb des Systems und schützt die Daten mit organisatorischen und technischen Mitteln vor unberechtigtem Zugriff.

3 Sie bewahrt die Daten so lange auf, wie sie sie braucht, längstens aber zehn Jahre nach der Datenlieferung. Danach bietet sie sie dem Bundesarchiv an. Daten, die das Bundesarchiv nicht für archivierungswürdig hält, werden gelöscht.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.