734.31 Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)

734.31 Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)

Art. 38 Distanza delle linee aeree ad alta tensione dai fabbricati

1 Per le linee aeree ad alta tensione valgono le distanze dai fabbricati di cui all’appendice 8.

2 La distanza orizzontale dei conduttori ad alta tensione e dei relativi sostegni dai fabbricati deve essere almeno pari a 5 m, mentre la distanza diretta tra i conduttori e le parti più vicine dei fabbricati deve essere, in presenza di oscillazione impressa dal vento, almeno pari a 2,50 m + 0,01 m per ogni kV di tensione nominale.

3 Per i fabbricati che superano in altezza il conduttore più basso, la distanza orizzontale di 5 m deve essere aumentata di un valore uguale alla differenza di altezza della parte di fabbricato più vicina ai conduttori. Per i tetti con declività superiore a 45°, la differenza di altezza si misura secondo l’appendice 8, figura 2. Una distanza orizzontale pari a 20 m è sufficiente in ogni caso.

4 Se la linea aerea ad alta tensione sorpassa il fabbricato, la distanza orizzontale può essere in via eccezionale diminuita. L’organo di controllo decide in merito:

a.
alla ammissibilità di una tale riduzione;
b.
alle distanze dirette necessarie in base al rischio di incendio dei fabbricati ed alla portata dell’incendio;
c.
alle eventuali misure protettive.

5 Fabbricati, capannoni per manifestazioni, tendoni o impianti similari con concorso di numeroso pubblico, ad elevato rischio di incendio o contenenti esplosivi non devono trovarsi nella zona di rispetto delle linee aeree. L’organo di controllo può autorizzare eccezioni e prescrivere misure protettive.

6 La fissazione o l’amarraggio delle linee aeree ad alta tensione ai fabbricati è permesso solo nel caso che i fabbricati servano esclusivamente all’esercizio di impianti elettrici.

Art. 38 Abstand von Hochspannungsfreileitungen zu Gebäuden

1 Für Hochspannungsfreileitungen gelten die Gebäudeabstände nach Anhang 8.

2 Der Horizontalabstand von Hochspannungsleitern und ihren Tragwerken zu Gebäuden muss mindestens 5 m betragen und der Direktabstand zwischen Leitern und den nächstliegenden Gebäudeteilen bei Windauslenkung mindestens 2,50 m plus 0,01 m pro kV Nennspannung.

3 Überragt das Gebäude den untersten Leiter, so erhöht sich der Horizontalabstand von 5 m um die Überragung des den Leitern nächstliegenden Gebäudeteils. Bei einer Dachneigung von über 45  wird die Überragung nach Anhang 8 Figur 2 berechnet. Ein Horizontalabstand von insgesamt 20 m genügt in jedem Fall.

4 Überragt die Hochspannungsfreileitung das Gebäude, darf der Horizontalabstand ausnahmsweise unterschritten werden. Die Kontrollstelle entscheidet über:

a.
die Zulässigkeit der Unterschreitung;
b.
die Direktabstände aufgrund der Brandbelastung und der Brandrisiken der Gebäude;
c.
die zu treffenden Schutzmassnahmen.

5 Im Leitungsbereich dürfen sich keine Gebäude, Festhütten, Zelte oder ähnliche Einrichtungen mit grossen Menschenansammlungen, grossem Brandrisiko oder explosiblen Stoffen befinden. Die Kontrollstelle kann Ausnahmen bewilligen und Schutzmassnahmen vorschreiben.

6 Hochspannungsfreileitungen dürfen nur an Gebäuden angebracht oder abgespannt werden, die ausschliesslich dem Betrieb elektrischer Anlagen dienen.

 

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