734.31 Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)

734.31 Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)

Art. 37 Distanza delle linee a bassa tensione dai fabbricati

1 Per quanto concerne le linee aeree a bassa tensione ed i cavi aerei a bassa tensione, valgono le distanze dai fabbricati di cui all’appendice 7.

2 Gli ancoraggi alle facciate devono essere eseguiti in modo che:

a.
non possano essere toccati da posti accessibili a tutti;
b.
le linee aeree si accostino alle facciate, per quanto possibile, perpendicolarmente alle stesse.

Art. 37 Abstand von Niederspannungsleitungen zu Gebäuden

1 Für Niederspannungsfreileitungen und -luftkabel gelten die Gebäudeabstände nach Anhang 7.

2 Fassadenabspannungen sind so anzubringen, dass:

a.
sie von allgemein zugänglicher Stelle aus nicht berührbar sind;
b.
die Freileitungen möglichst rechtwinklig zur Fassade ankommen.
 

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