734.31 Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)

734.31 Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)

Art. 100 Incroci con le ferrovie dotate di linea di contatto

1 Le linee a corrente debole e le linee a bassa tensione devono passare sotto i binari.

2 Se, in via eccezionale, una linea aerea a corrente debole o una linea aerea a bassa tensione deve passare sopra la ferrovia, l’organo di controllo decide in merito:

a.
all’ammissibilità di una tale soluzione;
b.
alle misure di protezione da adottare.

3 Le sorgenti luminose ed i loro fili di alimentazione portati da sostegni indipendenti dall’impianto elettrico di trazione devono, nel settore di passaggio al disopra della linea di contatto:

a.
disporre di una isolazione rinforzata; e
b.
essere isolati, rispetto ai sostegni non collegati alla terra della ferrovia, in modo tale da non mettere questi sotto tensioni pericolose nel caso che tocchino i fili di contatto.

Art. 100 Kreuzungen von Bahnen mit Fahrleitung

1 Schwachstrom- und Niederspannungsleitungen sind unter den Gleisen durchzuführen.

2 Soll ausnahmsweise eine Schwachstrom- oder eine Niederspannungsfreileitung über die Bahn geführt werden, so entscheidet die Kontrollstelle:

a.
über die Zulässigkeit;
b.
über die zu treffenden Schutzmassnahmen.

3 Beleuchtungskörper und ihre Zuleitungen an Tragelementen, die von der Fahrleitungsanlage unabhängig sind, müssen im Überführungsbereich der Fahrleitung:

a.
eine verstärkte Isolation aufweisen; und
b.
gegen nicht-bahngeerdete Tragwerke so isoliert sein, dass sie diese nicht unter gefährliche Spannung setzen, wenn sie die Fahrdrähte berühren.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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