734.1 Ordinanza del 30 marzo 1994 concernente gli impianti elettrici a corrente debole (Ordinanza sulla corrente debole)

734.1 Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Schwachstromanlagen (Schwachstromverordnung)

Art. 22 Obbligo di controllo

1 I detentori d’impianti devono assicurare costantemente la manutenzione e periodicamente la pulizia e il controllo dei loro impianti elettrici a corrente debole oppure devono affidare questi lavori a terzi.

2 In particolare si deve controllare se:

a.
gli impianti e i dispositivi elettrici ad essi allacciati sono in perfetto stato;
b.
i dispositivi di protezione sono efficienti;
c.
nella zona degli impianti presentano modificazioni che potrebbero pregiudicare la sicurezza;
d.
gli schemi degli impianti, i contrassegni e le iscrizioni sono disponibili e aggiornati.

3 I danni e i difetti devono essere eliminati conformemente alla situazione. In caso di pericolo imminente si devono adottare provvedimenti immediati.

Art. 22 Pflicht zur Kontrolle

1 Die Betriebsinhaber müssen ihre Schwachstromanlagen dauernd instand halten, periodisch reinigen und kontrollieren oder diese Arbeiten durch Dritte ausführen lassen.

2 Im Besonderen ist zu kontrollieren, ob:

a.
sich die Anlagen und die daran angeschlossenen elektrischen Einrichtungen in einwandfreiem Zustand befinden;
b.
die Schutzeinrichtungen wirksam sind;
c.
im Bereich der Anlagen sicherheitsmindernde Veränderungen eingetreten sind;
d.
Anlageschemata, Kennzeichnungen und Beschriftungen vorhanden und nachgeführt sind.

3 Beschädigungen und Mängel sind situationsgerecht zu beheben. Bei unmittelbarer Gefahr müssen Sofortmassnahmen ergriffen werden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.