734.0 Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE)

734.0 Bundesgesetz vom 24. Juni 1902 betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG)

Art. 15h

1 Il gruppo di accompagnamento raccomanda all’UFE una zona di pianificazione. La zona di pianificazione deve essere sufficientemente ampia da consentire l’elabora­zione di diverse varianti di corridoio.

2 Il Consiglio federale definisce la zona di pianificazione quale dato acquisito33.

3 Il Consiglio federale disciplina i casi in cui si può rinunciare alla definizione di una zona di pianificazione quale dato acquisito34.

33 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

34 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 15h

1 Die Begleitgruppe empfiehlt dem BFE ein Planungsgebiet. Das Planungsgebiet muss so gross sein, dass mehrere Korridorvarianten ausgearbeitet werden können.

2 Der Bundesrat setzt das Planungsgebiet fest.

3 Er regelt, in welchen Fällen auf die Festsetzung eines Planungsgebiets verzichtet werden kann.

 

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