734.0 Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE)

734.0 Bundesgesetz vom 24. Juni 1902 betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG)

Art. 15g

1 L’UFE dirige la procedura del piano settoriale.

2 L’UFE istituisce un gruppo di accompagnamento per ciascuna procedura del piano settoriale.

3 Il Consiglio federale designa gli organi e le organizzazioni rappresentati nel gruppo di accompagnamento.

Art. 15g

1 Das BFE leitet das Sachplanverfahren.

2 Es setzt in jedem Sachplanverfahren eine Begleitgruppe ein.

3 Der Bundesrat bezeichnet die in der Begleitgruppe vertretenen Stellen und Organisationen.

 

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