Decorso il termine di 30 anni secondo l’articolo 5 capoverso 1, la Confederazione indennizza, entro i limiti di cui all’articolo 8, i danni nucleari per cui non può più essere preteso il risarcimento dall’esercente dell’impianto nucleare.
Der Bund entschädigt bis zu den in Artikel 8 genannten Beträgen nukleare Schäden, die wegen Ablaufs der 30-jährigen Frist nach Artikel 5 Absatz 1 gegen den Inhaber der Kernanlage nicht mehr geltend gemacht werden können.
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