732.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sull'applicazione delle salvaguardie

732.12 Safeguardsverordnung vom 4. Juni 2021 (SaV)

Art. 15

1 Chi esercita attività ai sensi dell’allegato 1, è tenuto a notificarlo ogni anno all’UFE. Le notifiche devono essere presentate entro il 31 marzo dell’anno seguente.

2 Le notifiche devono contenere indicazioni sul luogo, sul tipo e sulla portata delle attività.

Art. 15

1 Wer Tätigkeiten nach Anhang 1 ausübt, hat dies jährlich dem BFE zu melden. Die Meldungen sind spätestens am 31. März des Folgejahres einzureichen.

2 Die Meldungen müssen Angaben zu Ort, Art und Umfang der Tätigkeiten enthalten.

 

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