730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)

730.03 Verordnung vom 1. November 2017 über die Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien (Energieförderungsverordnung, EnFV)

Art. 96e Domanda

1 La domanda per l’ottenimento di un contributo alle spese d’esercizio va presentata all’organo d’esecuzione.

2 Essa può essere presentata non prima di un anno dalla fine della durata della rimunerazione del finanziamento dei costi supplementari secondo l’articolo 73 capoverso 4 LEne o della rimunerazione per l’immissione di elettricità.

3 È possibile presentare una domanda solamente per gli impianti:

a.
già in esercizio; o
b.
pronti alla realizzazione.

4 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 5.

Art. 96e Gesuch

1 Das Gesuch um einen Betriebskostenbeitrag ist bei der Vollzugsstelle einzureichen.

2 Es kann frühestens ein Jahr vor Ende der Vergütungsdauer der Mehrkostenfinanzierung nach Artikel 73 Absatz 4 EnG oder der Einspeisevergütung eingereicht werden.

3 Ein Gesuch kann nur für Anlagen gestellt werden:

a.
die bereits in Betrieb sind; oder
b.
die baureif sind.

4 Es hat sämtliche Angaben und Unterlagen nach Anhang 5 zu enthalten.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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