730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)

730.03 Verordnung vom 1. November 2017 über die Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien (Energieförderungsverordnung, EnFV)

Art. 73 Lista d’attesa

1 Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d’attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

2 L’UFE comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d’attesa.

3 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, i progetti vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda.

Art. 73 Warteliste

1 Reichen die Mittel nicht für eine sofortige Berücksichtigung aus, so werden die Projekte in eine Warteliste aufgenommen, es sei denn, sie erfüllen die Anspruchsvoraussetzungen offensichtlich nicht.

2 Das BFE teilt der gesuchstellenden Person mit, dass ihr Projekt in die Warteliste aufgenommen wurde.

3 Stehen wieder Mittel zur Verfügung, so werden die Projekte entsprechend dem Einreichedatum des Gesuchs berücksichtigt.

 

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