725.13 Legge federale del 30 settembre 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (LFOSTRA)

725.13 Bundesgesetz vom 30. September 2016 über den Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr (NAFG)

Art. 2 Scopo

1 I mezzi del Fondo servono a soddisfare in modo razionale e rispettoso dell’ambiente, in tutte le regioni del Paese, le esigenze di mobilità di una società e un’economia efficienti.

2 Nel pianificare gli investimenti si tiene conto dei Cantoni in modo equilibrato.

3 L’impiego dei mezzi è basato su una visione globale dei trasporti che:

a.
includa tutti i modi e i mezzi di trasporto, considerandone vantaggi e svantaggi;
b.
dia la priorità ad alternative efficaci piuttosto che a nuove infrastrutture;
c.
tenga conto della capacità di finanziamento a lungo termine e della situazione finanziaria dell’ente pubblico;
d.
includa la protezione dell’ambiente e il coordinamento con lo sviluppo degli insediamenti;
e.
includa il miglioramento del collegamento con le regioni di montagna e con le regioni turistiche.

Art. 2 Zweck

1 Die Mittel des Fonds dienen der effizienten und umweltverträglichen Bewältigung der für eine leistungsfähige Gesellschaft und Wirtschaft erforderlichen Mobilität in allen Landesgegenden.

2 Bei der Investitionsplanung werden die Kantone ausgewogen berücksichtigt.

3 Der Einsatz der Mittel basiert auf einer Gesamtschau des Verkehrs, die:

a.
alle Verkehrsträger und -mittel mit ihren Vor- und Nachteilen einbezieht;
b.
wirksame Alternativen gegenüber neuen Infrastrukturen vorzieht;
c.
die langfristige Finanzierbarkeit und die Finanzlage der öffentlichen Hand berücksichtigt;
d.
den Schutz der Umwelt und die Koordination mit der Siedlungsentwicklung beachtet;
e.
die Verbesserung der Erschliessung der Berggebiete und der Tourismusregionen einbezieht.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.