725.111.31 Ordinanza del DATEC del 4 dicembre 2007 concernente l'acquisto di terreni per il completamento della rete delle strade nazionali approvata

725.111.31 Verordnung des UVEK vom 4. Dezember 2007 über den Landerwerb bei der Fertigstellung des beschlossenen Nationalstrassennetzes

Art. 9 Prima del completamento dei lavori di costruzione

I fondi acquistati per la costruzione di strade nazionali possono essere alienati, prima del completamento dei lavori di costruzione e di eventuali rilottizzazioni, unicamente se la riserva di terreno è sufficiente o se il fondo non s’adatta manifestamente più a una permuta. L’alienazione deve essere autorizzata dall’USTRA.

Art. 9 Vor Abschluss der Bauarbeiten

Grundstücke, die für den Nationalstrassenbau erworben wurden, dürfen vor Abschluss der Bauarbeiten und allfälliger Landumlegungen nur veräussert werden, wenn die Landreserve ausreicht oder wenn sich das betreffende Grundstück für einen Landabtausch offensichtlich nicht mehr eignet. Die Veräusserung bedarf der Zustimmung des ASTRA.

 

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