725.111.31 Ordinanza del DATEC del 4 dicembre 2007 concernente l'acquisto di terreni per il completamento della rete delle strade nazionali approvata

725.111.31 Verordnung des UVEK vom 4. Dezember 2007 über den Landerwerb bei der Fertigstellung des beschlossenen Nationalstrassennetzes

Art. 10 Dopo il completamento dei lavori di costruzione

Dopo il completamento dei lavori di costruzione e di eventuali rilottizzazioni, i Cantoni possono alienare i fondi che non sono stati utilizzati e che non saranno necessari al futuro ampliamento della rete delle strade nazionali, oppure ascriverli al conto degli immobili cantonali. I fondi non alienati o non ascritti diventano di proprietà della Confederazione conformemente all’articolo 45 OSN.

Art. 10 Nach Abschluss der Bauarbeiten

Nach Abschluss der Bauarbeiten und allfälliger Landumlegungen können die Kantone die nicht verwendeten und nicht für eine künftige Erweiterung des Nationalstrassennetzes erforderlichen Grundstücke veräussern oder in die kantonale Liegenschaftsrechnung überführen. Nicht veräusserte oder überführte Grundstücke gehen nach Artikel 45 NSV ins Eigentum des Bundes über.

 

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