721.101.1 Ordinanza del 23 novembre 2022 sugli impianti di accumulazione (OImA)

721.101.1 Stauanlagenverordnung vom 23. November 2022 (StAV)

Art. 24 Influsso sulla sicurezza da parte di altre costruzioni e impianti

(art. 9 LImA)

1 L’autorità che decide in merito all’edificazione o alla modifica di una costruzione o di un impianto che potrebbe avere ripercussioni negative sulla sicurezza di un impianto di accumulazione esistente (autorità d’approvazione dei piani) rimette all’autorità di vigilanza tutta la documentazione necessaria all’esame della sicurezza tecnica dell’impianto di accumulazione.

2 L’autorità di vigilanza esamina i documenti ricevuti sotto il profilo della sicurezza tecnica dell’impianto di accumulazione, secondo il capitolo 2. Per quanto la sicurezza tecnica dell’impianto di accumulazione lo esiga, comunica all’autorità d’approvazione dei piani disposizioni complementari per la costruzione.

3 Se la domanda non è stata presentata dal gestore di un impianto di accumulazione la cui sicurezza potrebbe essere compromessa, l’autorità di vigilanza provvede a informalo sulle disposizioni complementari.

Art. 24 Beeinflussung der Sicherheit durch andere Bauten und Anlagen

(Art. 9 StAG)

1 Die Behörde, die über die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder einer Anlage entscheidet, die sich auf die Sicherheit einer bestehenden Stauanlage nachteilig auswirken könnte (Genehmigungsbehörde), stellt der Aufsichtsbehörde sämtliche zur Prüfung der technischen Sicherheit der Stauanlage notwendigen Unterlagen zu.

2 Die Aufsichtsbehörde prüft die ihr vorgelegten Unterlagen hinsichtlich der technischen Sicherheit der Stauanlage im Sinne des 2. Kapitels. Soweit die technische Sicherheit der Stauanlage es erfordert, teilt sie der Genehmigungsbehörde Nebenbestimmungen für den Bau mit.

3 Haben die Betreiberinnen der beeinflussten Stauanlagen nicht selber das Gesuch gestellt, so sorgt die Aufsichtsbehörde dafür, dass sie über die Nebenbestimmungen in-formiert werden.

 

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