721.101 Legge federale del 1° ottobre 2010 sugli impianti di accumulazione (LImA)

721.101 Bundesgesetz vom 1. Oktober 2010 über die Stauanlagen (Stauanlagengesetz, StAG)

Art. 27 Collaborazione di terzi

1 L’autorità di vigilanza può avvalersi della collaborazione di specialisti per l’adempimento dei suoi compiti.

2 Le spese sono a carico del gestore dell’impianto di accumulazione.

Art. 27 Beizug Dritter

1 Die Aufsichtsbehörde kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben Sachverständige beiziehen.

2 Die Kosten trägt die Betreiberin der Stauanlage.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.