721.101 Legge federale del 1° ottobre 2010 sugli impianti di accumulazione (LImA)

721.101 Bundesgesetz vom 1. Oktober 2010 über die Stauanlagen (Stauanlagengesetz, StAG)

Art. 23 Vigilanza da parte dei Cantoni

1 I Cantoni esercitano la vigilanza sugli impianti di accumulazione che non sottostanno alla vigilanza diretta della Confederazione.

2 Essi designano la loro autorità di vigilanza.

Art. 23 Aufsicht durch die Kantone

1 Die Kantone beaufsichtigen die Stauanlagen, die nicht der direkten Bundesaufsicht unterstehen.

2 Sie bezeichnen ihre Aufsichtsbehörde.

 

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