711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)

711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG)

Art. 105

1 Il diritto di ottenere la retrocessione per causa d’inutilizzazione del diritto espropriato può essere esercitato solo durante un anno dopo trascorsi i termini previsti nell’articolo 102 capoverso 1 lettere a e b.

2 Il diritto di ottenere la retrocessione secondo l’articolo 102 capoverso 1 lettera c si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui l’avente diritto ha ricevuto l’avviso o, se questo avviso sia stato omesso, dal giorno nel quale egli ha avuto notizia dell’alienazione o della diversa destinazione; in tutti i casi però in cinque anni dal compimento di uno di questi fatti.

Art. 105

1 Das Rückforderungsrecht wegen Nichtverwendung des enteigneten Rechtes verjährt in einem Jahr nach Ablauf der in Artikel 102 Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Fristen.

2 Im Falle des Artikels 102 Absatz 1 Buchstabe c verjährt das Rückforderungsrecht nach Ablauf eines Jahres, seitdem der Berechtigte die Anzeige erhalten hat, oder, wenn sie unterblieb, seitdem die Veräusserung oder andere Verwendung ihm bekannt geworden ist, jedenfalls aber mit Ablauf von fünf Jahren seit der Veräusserung oder anderweitigen Verwendung.

 

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