700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

700.1 Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV)

Art. 35 Costruzioni di stalle in comune

Gli edifici e gli impianti per la tenuta di animali, di proprietà esclusiva di una persona fisica, possono essere costruiti in comune per più aziende se:

a.38
le aziende costituiscono una comunità aziendale o una comunità aziendale settoriale riconosciuta dal servizio cantonale competente;
b.
alla domanda è accluso il contratto che istituisce la comunità firmata da tutti i membri; e
c.
il contratto che istituisce la comunità al momento dell’autorizzazione a costruire è ancora valido per almeno dieci anni.

38 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4873).

Art. 35 Gemeinschaftliche Stallbauten

Bauten und Anlagen für die Tierhaltung, die im Alleineigentum einer natürlichen Person stehen, können für mehrere Betriebe gemeinsam erstellt werden, wenn:

a.38
die Betriebe eine von der zuständigen kantonalen Amtsstelle anerkannte Betriebs- oder Betriebszweiggemeinschaft bilden;
b.
dem Gesuch der von allen Mitgliedern unterzeichnete Gemeinschaftsvertrag beiliegt; und
c.
der Gemeinschaftsvertrag zum Zeitpunkt der Baubewilligung noch für mindestens zehn Jahre Gültigkeit hat.

38 Fassung gemäss Ziff. III der V vom 26. Nov. 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4873).

 

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