700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

700.1 Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV)

Art. 28 Rilevamenti dei Cantoni

1 Nell’ambito della loro pianificazione direttrice (art. 6–12 LPT), i Cantoni designano le superfici per l’avvicendamento delle colture, giusta l’articolo 26 capoversi 1 e 2, insieme agli altri territori idonei all’agricoltura.

2 A tale scopo essi forniscono per ogni Comune i dati cartografici e numerici sull’ubicazione, l’estensione e la qualità delle superfici per l’avvicendamento delle colture; essi rilevano quali superfici per l’avvicendamento colturale sono situate in zone edificabili non urbanizzate o in altre zone non previste per l’utilizzazione agricola.

Art. 28 Erhebungen der Kantone

1 Die Kantone stellen, im Zuge der Richtplanung (Art. 6–12 RPG), die Fruchtfolgeflächen nach Artikel 26 Absätze 1 und 2 zusammen mit den übrigen für die Landwirtschaft geeigneten Gebieten fest.

2 Dabei geben sie für jede Gemeinde kartografisch und in Zahlen Lage, Umfang und Qualität der Fruchtfolgeflächen an; sie zeigen, welche Fruchtfolgeflächen in unerschlossenen Bauzonen oder in anderen nicht für die landwirtschaftliche Nutzung bestimmten Zonen liegen.

 

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