700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

700.1 Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV)

Art. 22 Obbligatorietà

1 Le concezioni e i piani settoriali vincolano le autorità.

2 Le concezioni e i piani settoriali vincolano inoltre organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato che non appartengono all’amministrazione sempreché siano affidati loro compiti pubblici.

3 Un dato acquisito vincola le autorità nella misura in cui sia possibile valutare le ripercussioni su territorio e ambiente sulla scorta dei documenti relativi ai piani settoriali e dello stato delle pianificazioni della Confederazione e dei Cantoni al momento in cui l’avvenuta coordinazione è decisa.

Art. 22 Verbindlichkeit

1 Konzepte und Sachpläne sind für die Behörden verbindlich.

2 Sie binden überdies Organisationen und Personen des öffentlichen und privaten Rechts, die nicht der Verwaltung angehören, soweit sie mit der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben betraut sind.

3 Eine Festsetzung bindet die Behörden insoweit, als sich die damit verbundenen Auswirkungen auf Raum und Umwelt anhand der Sachplangrundlagen und des Standes der Planungen von Bund und Kantonen im Zeitpunkt der Festsetzung beurteilen lassen.

 

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