700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT)

700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG)

Art. 22 Autorizzazione edilizia

1 Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l’autorizzazione dell’autorità.

2 L’autorizzazione è rilasciata solo se:

a.
gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona d’utilizzazione; e
b.
il fondo è urbanizzato.

3 Sono riservate le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.

Art. 22 Baubewilligung

1 Bauten und Anlagen dürfen nur mit behördlicher Bewilligung errichtet oder geändert werden.

2 Voraussetzung einer Bewilligung ist, dass:

a.
die Bauten und Anlagen dem Zweck der Nutzungszone entsprechen; und
b.
das Land erschlossen ist.

3 Die übrigen Voraussetzungen des Bundesrechts und des kantonalen Rechts bleiben vorbehalten.

 

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