Diritto nazionale 6 Finanze 64 Imposte
Landesrecht 6 Finanzen 64 Steuern

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 94 Aliquota della tassa

1 L’aliquota della tassa è aumentata come segue:

a.
a partire dal 1° gennaio 2014: a 60 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2012 le emissioni di CO2 derivanti dai combustibili sono state superiori al 79 per cento di quelle del 1990;
b.
a partire dal 1° gennaio 2016:
1.
a 72 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2014 le emissioni di CO2 derivanti dai combustibili sono state superiori al 76 per cento di quelle del 1990,
2.
a 84 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2014 le emissioni di CO2 derivanti dai combustibili sono state superiori al 78 per cento di quelle del 1990;
c.
a partire dal 1° gennaio 2018:
1.
a 96 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2016 le emissioni di CO2 derivanti dai combustibili sono state superiori al 73 per cento di quelle del 1990,
2.
a 120 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2016 le emissioni di CO2 derivanti dai combustibili sono state superiori al 76 per cento di quelle del 1990;
d.266
a partire dal 1° gennaio 2022: a 120 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2020 le emissioni di CO2 derivanti dai combustibili sono state superiori al 67 per cento di quelle del 1990.

2 La tassa sul CO2 è riscossa applicando la tariffa riportata nell’allegato 11.

266 Introdotta dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

Art. 93 Abgabeobjekt

Der CO2-Abgabe unterliegen die Herstellung, Gewinnung und Einfuhr:

a.
von Kohle;
b.
der übrigen Brennstoffe nach Artikel 2 Absatz 1 des CO2-Gesetzes, sofern sie der Mineralölsteuer nach dem Mineralölsteuergesetz vom 21. Juni 1996264 unterliegen.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.