Diritto nazionale 6 Finanze 64 Imposte
Landesrecht 6 Finanzen 64 Steuern

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 86 Obbligo di compensazione

1 È soggetto all’obbligo di compensazione chi:

a.
immette in consumo carburanti secondo l’allegato 10; oppure
b.
converte gas fossili usati come combustibile in gas usato come carburante di cui all’allegato 10.

2 Non devono essere compensate le emissioni di CO2 di carburanti completamente esentati dall’imposta sugli oli minerali conformemente all’articolo 17 della legge federale del 21 giugno 1996255 sull’imposizione degli oli minerali.

Art. 8085

253 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 13. Nov. 2019, mit Wirkung seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4335).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.