1 La quota di proventi spettante alla popolazione viene distribuita dagli assicuratori su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM nell’anno di riscossione. La differenza tra proventi annui stimati ed effettivi nonché la quota spettante alla popolazione delle risorse secondo l’articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO2 non impiegate vengono compensate nella distribuzione dei proventi di due anni dopo.324
2 Per assicuratori si intendono:
3 Gli assicuratori distribuiscono la quota spettante alla popolazione in importi uguali a tutte le persone che nell’anno di riscossione:
4 Alle persone assicurate soltanto temporaneamente presso un assicuratore durante l’anno di riscossione, gli importi sono distribuiti proporzionalmente a questo lasso di tempo.
5 Gli assicuratori detraggono gli importi dai premi degli assicurati esigibili nell’anno di riscossione.
1 Der Anteil der Bevölkerung am Abgabeertrag (Ertragsanteil der Bevölkerung) umfasst den Anteil der Bevölkerung am geschätzten Jahresertrag des Erhebungsjahres und die Differenz zum zwei Jahre zuvor geschätzten Anteil sowie den Anteil der Bevölkerung an den zwei Jahren zuvor nicht ausgeschöpften Mittel nach Artikel 34 Absatz 4 des CO2-Gesetzes.322
2 Der geschätzte Jahresertrag entspricht den voraussichtlichen Einnahmen zuzüglich positiver und abzüglich negativer Zinsen per 31. Dezember.
322 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6753).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.