1 La Confederazione accorda ai Cantoni contributi globali secondo l’articolo 34 capoverso 1 della legge sul CO2 al fine di agevolare l’adozione di misure per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici, compresa la riduzione del consumo di energia elettrica nel semestre invernale, se:
2 Essa non accorda contributi globali in particolare per misure:
302 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
Verletzt ein Betreiber von Anlagen oder eine Person nach Artikel 96 seine Mitwirkungspflichten nach dieser Verordnung, so kann das BAZG in Absprache mit dem BAFU die Rückerstattung der CO2-Abgabe aufschieben.
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