Landesrecht 6 Finanzen 64 Steuern
Diritto nazionale 6 Finanze 64 Imposte

641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 103 Aufschub der Rückerstattung

Verletzt ein Betreiber von Anlagen oder eine Person nach Artikel 96 seine Mitwirkungspflichten nach dieser Verordnung, so kann das BAZG in Absprache mit dem BAFU die Rückerstattung der CO2-Abgabe aufschieben.

Art. 104 Diritto ai contributi globali

1 La Confederazione accorda ai Cantoni contributi globali secondo l’articolo 34 capoverso 1 della legge sul CO2 al fine di agevolare l’adozione di misure per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici, compresa la riduzione del consumo di energia elettrica nel semestre invernale, se:

a.
sono rispettati i requisiti di cui agli articoli 55–60 dell’ordinanza del 1° novembre 2017301 sull’energia (OEn);
b.
le misure, compresa la riduzione del consumo di energia elettrica nel semestre invernale, sono efficaci ai fini della riduzione delle emissioni di CO2; e
c.
le misure sono attuate dai Cantoni in modo armonizzato.

2 Essa non accorda contributi globali in particolare per misure:

a.302
attuate in impianti per cui il gestore ha preso un impegno di riduzione secondo la legge sul CO2 o partecipa al SSQE;
b.
attuate nel quadro di convenzioni stipulate con la Confederazione secondo l’articolo 4 capoverso 3 della legge sul CO2 al fine di raggiungere l’obiettivo di riduzione stabilito per legge, se in tal modo non si raggiunge un’ulteriore riduzione delle emissioni;
c.
che beneficiano già, sotto altre forme, del sostegno della Confederazione o di un’organizzazione privata nell’ambito della protezione del clima, se in tal modo non si raggiunge un’ulteriore riduzione delle emissioni.

301 RS 730.01

302 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.