Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 52 Protezione della popolazione e protezione civile
Landesrecht 5 Landesverteidigung 52 Bevölkerungs- und Zivilschutz

520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop)

520.12 Verordnung vom 11. November 2020 über den Bevölkerungsschutz (Bevölkerungsschutzverordnung, BevSV)

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Art. 41 Ubicazioni per l’attivazione delle sirene d’allarme

1 Le sirene devono essere attivabili in qualsiasi momento da due luoghi geograficamente separati e sicuri. Una delle due ubicazioni deve trovarsi all’interno della centrale d’allarme acqua.

2 L’ubicazione esterna alla centrale d’allarme acqua può essere utilizzata in comune da più gestori di impianti d’accumulazione.

3 I gestori degli impianti d’accumulazione garantiscono che tra le ubicazioni di attivazione delle sirene e la centrale operativa della polizia cantonale vi siano almeno due collegamenti di comunicazione vocale indipendenti tra di loro.

4 Assicurano che l’alimentazione elettrica d’emergenza dei sistemi di attivazione delle sirene, del sistema d’allarme acqua e dei collegamenti di comunicazione vocale con la polizia cantonale sia garantita per almeno cinque giorni.

5 Oltre ai gestori degli impianti d’accumulazione, anche i Cantoni in cui sono ubicate le sirene assicurano l’attivazione dell’allarme acqua.

Art. 41 Standorte für die Auslösung des Sirenenalarms

1 Die Sirenen müssen von zwei geografisch getrennten und gesicherten Standorten aus jederzeit ausgelöst werden können. Einer der Standorte muss sich in der Wasseralarmzentrale befinden.

2 Der Standort ausserhalb der Wasseralarmzentrale kann von mehreren Betreiberinnen von Stauanlagen gemeinsam genutzt werden.

3 Die Betreiberinnen von Stauanlagen stellen sicher, dass zwischen den Standorten zur Auslösung der Sirenen und der Einsatzzentrale der Kantonspolizei mindestens zwei voneinander unabhängige Sprachkommunikationsverbindungen bestehen.

4 Sie sorgen dafür, dass die Notstromversorgung der Systeme zur Auslösung der Sirenen, des Wasseralarmsystems und der Sprachkommunikationsverbindungen zur Kantonspolizei für mindestens fünf Tage sichergestellt ist.

5 Zusätzlich zu den Betreiberinnen von Stauanlagen stellen die Standortkantone die Auslösung des Wasseralarms sicher.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.