Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 52 Protezione della popolazione e protezione civile
Landesrecht 5 Landesverteidigung 52 Bevölkerungs- und Zivilschutz

520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop)

520.12 Verordnung vom 11. November 2020 über den Bevölkerungsschutz (Bevölkerungsschutzverordnung, BevSV)

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Art. 20 Allarme in caso di incidente con decorso rapido in un impianto nucleare

1 Se nel caso di un incidente con decorso rapido in un impianto nucleare la CENAL non è ancora operativa, spetta al gestore dell’impianto nucleare ordinare l’allarme e la diffusione d’istruzioni di comportamento e informare senza indugio i competenti organi federali e cantonali.

2 Per incidente con decorso rapido s’intende un incidente in un impianto nucleare che in meno di un’ora causa una fuga di sostanze radioattive tale da richiedere l’adozione di misure preventive per proteggere la popolazione residente nella zona di protezione d’emergenza 1 secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del 14 novembre 20187 sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari.

Art. 20 Alarmierung bei schnellem Störfall einer Kernanlage

1 Ist die NAZ bei einem schnellen Störfall einer Kernanlage noch nicht im Einsatz, so ordnet die Betreiberin der Kernanlage die Alarmierung und die Verbreitung von Verhaltensanweisungen an und informiert unverzüglich die zuständigen Stellen des Bundes und der Kantone.

2 Ein schneller Störfall liegt vor, wenn bei einer Kernanlage innerhalb von weniger als einer Stunde radioaktive Stoffe austreten, sodass vorsorgliche Schutzmassnahmen für die Bevölkerung der Notfallschutzzone 1 nach Artikel 3 der Notfallschutzverordnung vom 14. November 20187 zu treffen sind.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.