Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare
Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung

518.0 Decreto del Consiglio federale del 29 agosto 1952 concernente l'applicazione nell'esercito delle Convenzioni di Ginevra

518.0 Bundesratsbeschluss vom 29. August 1952 über die Anwendung der Genfer Abkommen in der Armee

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Art. 1

Il Dipartimento militare federale è incaricato di prendere, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze2, i provvedimenti necessari già in tempo di pace per l’applicazione nell’esercito delle Convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime della guerra3.

2 Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato).

3 RS 0.518

Art. 1

Das Eidgenössische Militärdepartement wird beauftragt, im Einvernehmen mit dem Eidgenössischen Finanz- und Zolldepartement die in der Friedenszeit zur Anwendung der Genfer Abkommen zum Schutze der Kriegsopfer2 in der Armee notwendigen Massnahmen zu treffen.

2 SR 0.518

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.