1 La giustizia militare opera sia in qualità di autorità amministrativa sia in qualità di autorità penale nel quadro delle sue competenze secondo il CPM, la PPM, l’OGPM6 e l’ordinanza del 22 novembre 20177 concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM).
2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può incaricare ufficiali della giustizia militare di eseguire inchieste amministrative nell’esercito o nell’amministrazione militare.
1 Die Militärjustiz agiert im Rahmen ihrer Zuständigkeiten gemäss MStG, MStP, MStV6 und der Verordnung vom 22. November 20177 über die Militärdienstpflicht sowohl als Verwaltungs- als auch als Strafbehörde.
2 Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) kann Justizoffizierinnen und Justizoffizieren die Führung von Administrativuntersuchungen in der Armee oder in der Militärverwaltung übertragen.
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