Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare
Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung

512.43 Ordinanza del 22 novembre 2017 sul contributo per la formazione per i quadri di milizia dell'esercito (OCFQE)

512.43 Verordnung vom 22. November 2017 über die Ausbildungsgutschrift für Milizkader der Armee (VAK)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 1 Condizioni

1 Hanno diritto alla concessione di un contributo per la formazione i quadri di milizia dell’esercito che abbiano assolto con successo la scuola per i quadri e il servizio pratico nell’ambito di una formazione di sottufficiale, sottufficiale superiore o di ufficiale fino al livello di stato maggiore del corpo di truppa.2

2 Non ne hanno diritto i quadri di milizia che non hanno prestato servizio pratico prima dell’ottenimento del grado secondo l’articolo 2.

2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1549).

Art. 1 Anspruchsvoraussetzungen

1 Einen Anspruch auf Gewährung einer Ausbildungsgutschrift haben Milizkader der Armee, welche die Kaderschule und den praktischen Dienst für die Ausbildung zum Unteroffizier, zum höheren Unteroffizier oder zum Offizier bis Stufe Stäbe der Truppenkörper erfolgreich absolviert haben.2

2 Keinen Anspruch haben Milizkader, die keinen praktischen Dienst vor dem Erreichen des Grades gemäss Artikel 2 leisten.

2 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. April 2020, in Kraft seit 1. Juni 2020 (AS 2020 1549).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.