Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare
Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung

512.38 Ordinanza del 29 ottobre 2003 sullo sport militare

512.38 Verordnung vom 29. Oktober 2003 über den Militärsport

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Art. 23a Soldo e computo

1 I militari che partecipano ad attività secondo il presente capitolo nel quadro di un servizio d’istruzione di base o di un servizio di perfezionamento della truppa ricevono il soldo per i corrispondenti giorni.

2 Gli altri militari che partecipano ad attività secondo il presente capitolo ricevono il soldo per complessivamente 10 giorni al massimo l’anno. La partecipazione a gare di tiro dell’esercito e a gare militari alle feste cantonali di tiro non dà diritto al soldo.

3 Ai militari che non hanno ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, i giorni con diritto al soldo sono computati sul totale obbligatorio di giorni d’istruzione se non sono prestati nel quadro di servizi volontari.

4 Non hanno diritto al soldo:

a.
gli ex militari;
b.
gli altri partecipanti.

28 Introdotto dal n. I dell’O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 2761).

Art. 23a Sold und Anrechnung

1 Angehörige der Armee, die im Rahmen eines Grundausbildungsdienstes oder eines Fortbildungsdienstes der Truppe an Tätigkeiten nach diesem Kapitel teilnehmen, erhalten für die entsprechenden Tage Sold.

2 Die übrigen Angehörigen der Armee erhalten für jährlich insgesamt höchstens zehn Tage der Teilnahme an Tätigkeiten nach diesem Kapitel Sold. Die Teilnahme am Armeewettkampf im Schiessen und an Militärwettkämpfen an kantonalen Schützenfesten wird nicht besoldet.

3 Angehörigen der Armee, die ihre Ausbildungsdienstpflicht noch nicht erfüllt haben, werden die besoldeten Tage an die Ausbildungsdienstpflicht angerechnet, soweit sie diese nicht im Rahmen von freiwilligen Diensten leisten.

4 Keinen Anspruch auf Sold haben:

a.
ehemalige Angehörige der Armee;
b.
übrige Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

30 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Aug. 2013, in Kraft seit 1. Okt. 2013 (AS 2013 2761).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.