Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare
Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung

512.313 Ordinanza del DDPS dell' 11 dicembre 2003 sugli ufficiali federali di tiro e sulle commissioni cantonali di tiro (Ordinanza sugli ufficiali di tiro)

512.313 Verordnung des VBS vom 11. Dezember 2003 über die eidgenössischen Schiessoffiziere und die kantonalen Schiesskommissionen (Schiessoffiziersverordnung)

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Art. 25 Vigilanza sui tiri

1 Presso le società di tiro poste sotto la sua vigilanza, il membro della commissione cantonale di tiro controlla una volta l’anno:

a.
il programma obbligatorio e un esercizio di tiro del corso per giovani tiratori delle società di tiro con il fucile;
b.
un programma obbligatorio delle società di tiro con la pistola.

2 Il controllo comprende l’andamento completo dei tiri e le condizioni all’interno e nelle vicinanze degli impianti di tiro interessati. Al riguardo, sono determinanti segnatamente i criteri di controllo stabiliti ogni anno dall’Aggruppamento Difesa.

Art. 25 Überwachung des Schiessbetriebes

1 Das Kommissionsmitglied hat bei den ihm unterstellten Schiessvereinen jährlich folgende Schiessübungen zu kontrollieren:

a.
bei den Gewehrschiessvereinen das obligatorische Programm und eine Schiessübung des Jungschützenkurses;
b.
bei den Pistolenschiessvereinen ein obligatorisches Programm.

2 Die Kontrolle umfasst den ganzen Schiessbetrieb sowie die Verhältnisse in und um die betreffenden Schiessanlagen. Massgebend hierfür sind insbesondere die jährlich durch die Gruppe Verteidigung festgelegten Kontrollpunkte.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.