Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare
Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung

512.312 Ordinanza del DDPS dell' 11 dicembre 2003 sui corsi di tiro (Ordinanza sui corsi di tiro)

512.312 Verordnung des VBS vom 11. Dezember 2003 über die Schiesskurse (Schiesskursverordnung)

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Art. 26 Partecipanti

Gli obbligati al tiro che non hanno ottenuto i risultati minimi richiesti nel programma obbligatorio devono compiere un corso di tiro per «rimasti» alla distanza di 300 m.

Art. 26 Teilnehmer

Schiesspflichtige, welche die vorgeschriebenen Mindestleistungen des obligatorischen Programms nicht erreicht haben, müssen einen Verbliebenenkurs auf Distanz 300 m absolvieren.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.